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Datori di lavoro per aziende con 15-35 dipendenti

(art. 2, commi 2, 3, 4 DPR 333/2000; Circolare Min. Lav. 41/2000)

Non sono tenuti a presentare il prospetto entro il 31 gennaio, bensì entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assumere un disabile, da determinare come segue:

  • in caso di 1 nuova assunzione aggiuntiva, dopo l'entrata in vigore della legge 68/99 (18 gennaio 2000): l'assunzione del disabile deve essere effettuata entro 12 mesi dalla nuova assunzione. La presentazione dei prospetti deve avvenire entro 60 gg. da quest'ultima e comunque entro 60 gg. dallo scadere dei 12 mesi. In questo caso vale come richiesta di avviamento.
  • In caso di seconda assunzione aggiuntiva nei 12 mesi successivi alla prima: i 60 gg. si computano dalla data di tale seconda nuova assunzione. Anche in questo caso il prospetto vale come richiesta di avviamento.

Assolto l'obbligo nei termini sopra descritti, per gli anni successivi si osserverà la scadenza della normativa generale (31 gennaio).

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