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Invalidati in costanza di lavoro

(Art. 4, c. 4 L.68/99 - Art. 3, c. 2 e 4 D.P.R. n. 333/00)

Sono esclusi dalla base di calcolo, computabili nella quota di riserva e ascrivibili alla quota parte di assunzioni numeriche:

  • i lavoratori divenuti inabili in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio, con riduzione della capacità lavorativa (invalidità riconosciuta dalla commissione Sanitaria di 1° istanza) in misura pari o superiore al 60%;
  • gli invalidi del lavoro invalidati in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dall'I.N.A.I.L.

In entrambi i casi l'inabilità non deve essere stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
 

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