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Tipologie soggetti esclusi dalla base di computo

(Art. 4 l. 68/99; art. 3 DPR 333/00; Circ. Min. Lav. 41/2000)

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti:

  • i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/99 e delle altre norme in materia di collocamento obbligatorio
  • le categorie di cui all'art. 18, c.2 l.68/99 (orfani, profughi ed equiparati), nei limiti delle percentuali previste dalla legge 68/99 (1 soggetto per fascia 51-150 dip.; 1% oltre 150 dip.)
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. In caso di lavoro stagionale, si computano effettive gg. lavorative nell'anno di riferimento, anche non continuative (art. 3, c.6 DPR 333/00)
  • i soci di cooperative di lavoro, anche se non iscritte nella apposita sezione per le cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio (Circ. Min. Lav. 41/2000)
  • i dirigenti
  • i lavoratori con contratto di formazione e lavoro
  • gli apprendisti
  • i lavoratori con contratto di reinserimento
  • numero lavoratori socialmente utili assunti (art. 7, c.7 D. Lgs 81/00)
  • i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) presso l'impresa utilizzatrice
  • i lavoratori a domicilio e/o in telelavoro
  • i lavoratori operanti esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività
  • i lavoratori che hanno contratto disabilità in costanza di rapporto di lavoro, alle condizioni precisate all'art. 3 DPR 333/00 (ved. paragrafo più oltre)
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione al programma di emersione (art.4 bis L.383/01). 
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