Agenzie per il lavoro
Le Agenzie per il lavoro sono operatori abilitati, attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come previsto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003, ed iscritte in un apposito albo informatico.
Le Agenzie possono svolgere le attività di seguito elencate ai sensi dell’ art. 2 del D. Lgs. 276/2003:
Somministrazione di lavoro: fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. Consiste nel mettere a disposizione di soggetti utilizzatori della prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.
Intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Comprende, la raccolta dei “curricula” dei potenziali lavoratori, la preselezione, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.
Ricerca e selezione del personale : attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una più posizioni lavorative in seno all'organizzazione e su specifico incarico del committente.
Supporto alla ricollocazione professionale : l'attività è effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro.specifico incarico del committente.
Per essere autorizzate le Agenzie devono possedere i requisiti giuridici e finanziari prescritti dall’ art. 5 del D.Lgs. 276/2003. È inoltre previsto un procedimento di accreditamento art. 7 D.Lgs. 276/2003 da parte delle Regioni che consente alle Agenzie di partecipare alla rete regionale dei Servizi per l'impiego.
Riferimenti
Direzione generale del mercato del lavoro
